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La nostra Scuola si batte per la massima chiarezza su un argomento fondamentale!

Richiesta di chiarezza e di sicurezza

Molti allievi ci contattano per porre una domanda fondamentale, con i dubbi di chi, non conoscendo il settore, è disorientato dalle informazioni apprese dal web che non sempre sono comprensibili e univoche.
Cerchiamo allora di fare chiarezza sul riconoscimento degli attestati, non in base ad opinioni ma alla legge italiana.

Per utilizzare il massaggio in forma terapeutica la legge è chiara: occorre essere operatori sanitari (fisioterapista, massofisioterapista, massaggiatore capo bagnino). In questo caso è necessario un percorso biennale o triennale presso Istituti accreditati.

Fac Simile Attestato Massaggio Amazzonico®

Per utilizzare il massaggio a scopo benessere, olistico o bioenergetico non vi è ad oggi nel nostro paese una legge specifica di riferimento. Ciò significa che lo Stato non ha inquadrato una figura che corrisponda al massaggiatore benessere e conseguentemente non esiste un percorso di studio ufficiale per formare e abilitare questa figura. Quindi nessuno può perciò vantarsi di rilasciare un Diploma o Attestato riconosciuto e abilitante alla pratica di massaggiatore riferito al campo benessere, perché come visto non vi è alcuna riferimento di legge in materia.

Nessuna falsa illusione, ma concrete conoscenze

Occorre fare un’ulteriore puntualizzazione per chiarire del tutto la questione. Vi sono infatti realtà private, associative e/o sportive che citano Attestati Riconosciuti. E’ ovvio che quel “riconosciuti” è riferito e valido solo all’interno del loro stesso circuito associativo, perchè se dovesse riferirsi a leggi statali tale affermazione non potrebbe corrispondere al vero. E’ il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, se non che lo CSEN stesso a proposito per esempio del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito: http://www.csenmilano.it/convenzioni/istituti-di-credito/172-novita-massaggio.html. Questo discorso vale per qualsiasi altro Ente o Associazione che opera nel campo della formazione.
Inoltre, sempre parlando in termini di legge, e non per opinione personale, deve essere chiaro che Il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere devono essere riconosciute e affiliate al CONI.

Tutto ciò significa che si può lavorare?

E anche qui è la legge che ci aiuta a chiarire il discorso. Infatti, come si evince dalle parole estrapolate dallo CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro):
“E’ assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purchè non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un “riconoscimento” ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative“.
E ancora:
“Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguardano sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente.” (…) E’ solo quando l’Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all’articolo 348 cod. penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass. Pen., sez.II , 5385/95 “In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d’esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato“.

In definitiva

Attualmente in Italia, pur essendo in predicato alcune proposte di legge il cui iter non è ancora giunto a termine, non esiste una legislazione in merito all’attività di Massaggiatore del benessere, olistico e bioenergetico e che, pur mancandone la regolamentazione, dovrebbe essere considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).

E’ però doveroso sottolineare che, da poco tempo, alcuni comuni hanno inquadrato la figura di estetista come specialista del massaggio benessere. In questo caso chi intende operare dovrà documentarsi sulle specifiche indicazioni e abilitazioni richieste dal proprio comune di appartenenza per la pratica del massaggio benessere.

Gli attestati rilasciati dalla Scuola Nazionale Diabasi e quindi l’Attestato di Massaggio Amazzonico® Metodo Duilio La Tegola giustificano un percorso formativo, diretto da professionisti del settore, che al termine degli studi mette gli allievi in grado di praticare il massaggio benessere in maniera corretta e a chi già possiede titoli abilitanti di utilizzare le tecniche acquisite nel proprio campo professionale (fisioterapia, estetica).